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Le unioni civili arrivano in Consiglio: l’intervista a Valentina Rossi

Sale l’attesa per il dibattito consiliare

SAN MARINO. 283 firme raccolte e 793 sottoscrizioni raggiunte sulla piattaforma online change.org. Anche San Marino si avvicina alle unioni civili grazie ad una proposta di legge di iniziativa popolare chiara, funzionale e efficace che ha ricevuto complimenti oltre confine per l’avanguardia nel contesto della normativa europea. Soprattutto il tema del riconoscimento delle coppie formate da persone dello stesso sesso- sostiene la Commissione per le Pari Opportunità- è uscito dal dimenticatoio politico e civile, creando un dibattito concreto tra popolazione e forze politiche come mai era successo prima. Ora il pdl approda in aula consiliare per la discussione in prima lettura prima di poter iniziare il proprio iter di approvazione con l’assegnazione alla Commissione Consiliare competente. Ne parliamo con Valentina Rossi, prima firmataria della Legge di Iniziativa Popolare.

Unioni civili a San Marino: l'intervista a Valentina Rossi

A San Marino c’è già un riconoscimento parziale della convivenza fra coppie eterosessuali, ma solo dopo 15 anni di vita assieme. È possibile, inoltre, richiedere il permesso di convivenza a fini solidaristici e di mutuo aiuto anche per coppie dello stesso sesso. Cosa cambia con il vostro pdl?
Se la nostra proposta di legge venisse accettata, cambierebbe moltissimo. Si avrebbe un nuovo istituto privatistico pubblicamente riconosciuto, una forma contrattuale, valida sia per le coppie eterosessuali che omosessuali. Per le prime, ci sarebbe fin da subito, qualora decidessero di unirsi civilmente, una chiarezza di diritti e di doveri reciproci tra i membri dell’unione e tra di essi verso lo Stato: attualmente devono passare 15 anni e, in ogni caso, la legislazione esistente non è così chiara e univoca.
Per quanto riguarda le coppie omosessuali sarebbe ancora più importante perché si avrebbe, finalmente, un primo vero ed equo riconoscimento. Le formule come il permesso di convivenza a fini solidaristici e di mutuo aiuto non possono assolutamente essere paragonate a un istituto come quello dell’unione civile: sembrano, piuttosto, delle soluzioni tampone, dei tentativi per non affrontare la questione in maniera chiara e diretta e non offrono di certo una tutela complessiva della coppia. E in ogni caso rispondono a dei bisogni sociali profondamente diversi rispetto a quelli delle unioni civili.

A fine dicembre è stato approvato l’emendamento che consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma solo per coppie ‘straniere’, in modo da incentivare il turismo. Cosa ne pensa?
Noi abbiamo presentato la nostra proposta il 18 dicembre scorso. Quando, a fine anno, durante il dibattimento per la legge finanziaria, è passato l’emendamento che consentirebbe il matrimonio tra persone dello stesso sesso, nell’ambito della normativa che incentiva il turismo matrimoniale a San Marino, non ha potuto che farci piacere. Ci è parso un segnale di apertura. Tuttavia, visto che l’ordinamento sammarinese a tutt’oggi non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso, crediamo che difficilmente possa essere data attuazione a quell’emendamento, con la conseguenza anche di perdere i vantaggi di un incoming turistico da parte di coppie che vorrebbero sposarsi nella meravigliosa cornice dei nostri luoghi: si rinuncia così, per ogni matrimonio, a un indotto notevole e alla relativa pubblicità internazionale che ne scaturirebbe.
Ma il nostro approccio è molto più concreto, infatti la nostra proposta vuole in primis andare incontro alle esigenze dei cittadini e dei residenti sammarinesi e colmare finalmente un vuoto legislativo; se un domani potrà agevolare anche la scelta di San Marino come luogo per celebrare la propria unione da parte di coppie straniere, sarà un ulteriore successo.

Obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, reversibilità della pensione e diritto di eredità. È un “matrimonio” senza l’obbligo alla fedeltà?
Sulla questione della fedeltà noi non ci siamo neppure soffermati: anche se la legislazione in materia di matrimonio vi fa riferimento (si pensi ancora all’odiosa discriminazione tra figli “legittimi” e “illegittimi”), non è questo un ambito in cui ci pare che lo Stato debba legiferare e imporre doveri.

Il regime patrimoniale dell’unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla separazione dei beni. Questo semplificherebbe l’accordo in caso di divorzio, giusto?
La scelta di prevedere d’ufficio la separazione dei beni, lasciando la condivisione come opzione da esplicitare, è stata fatta proprio nell’ottica di una maggiore semplificazione, anche in caso di scioglimento dell’unione civile.

Come formalizzare l’unione civile? Come scioglierla?
Il procedimento per formalizzare l’unione è molto semplice: si tratta di andare all’Ufficio di Stato civile in presenza di due testimoni e sottoscrivere un atto. In caso di scioglimento consensuale dell’unione la procedura è altrettanto semplice. In caso di scioglimento non consensuale, invece, per tutelare al massimo la parte che dovesse risultare più debole, abbiamo pensato di rimandare alle procedure previste per il divorzio con l’intervento dell’Autorità Giudiziaria. Anche in questo caso, tuttavia, le procedure sarebbero più veloci poiché, a differenza di quanto previsto dalla legge sul diritto di famiglia, con la nostra proposta si passerebbe subito allo scioglimento dell’unione senza prima utilizzare l’istituto della separazione. Infatti chi vuole sciogliere il matrimonio deve necessariamente prima separarsi e poi, solo dopo che sia decorso un determinato lasso di tempo, può divorziare.

Com’è contemplato il riconoscimento del figlio, l’affidamento del minore e l’inserimento all’interno dell’unione civile? Vengono riconosciute le adozioni avvenute all’estero?
Per rendere il nostro articolato di legge il più chiaro e stringato possibile, abbiamo scelto di regolamentare con le voci dell’articolo 9 le situazioni di figli già preesistenti all’unione civile, nell’ottica di tutelare sempre e al massimo i minori. E’ chiaro che abbiamo pensato anche ai figli adottati all’estero, ad esempio da parte di nostri concittadini che abbiamo vissuto in altri paesi: non si può pensare che, con l’attraversamento del nostro confine di stato, quei figli non siano più tali. La nostra proposta si concentra perciò sui diritti dei minori e sui doveri degli adulti nei loro confronti, in un’ottica di tutela continuativa della stabilità.

Quali analogie e quali differenze con legge Cirinnà?
Nel redigere la nostra proposta, abbiamo preso in esame le varie legislazioni presenti nei paesi europei che, con varie formule e modalità, e alcuni ormai anche da decenni, riconoscono le convivenze eterosessuali ed omosessuali. E’ chiaro che, per vicinanza e affinità, la legge italiana è stata il nostro primo punto di riferimento, ma il fine che ci ha guidati è stato quello di pensare a una normativa calata appositamente sulla nostra realtà di piccolo stato, con le sue specifiche esigenze. E’ stata una grande soddisfazione vedere che i nostri sforzi hanno ricevuto i complimenti di illustri giuristi; non è perciò da escludere che, se venisse accolta, questa legge potrebbe forse essere persino considerata un modello per altri Paesi dove magari vige il matrimonio egualitario ma non una diversa forma di unione.

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